Scheda informativa del fornitore di servizi finanziari

Adeguatevi all'obbligo di informazione ex art. 8 LSerFi

I fornitori di servizi finanziari, banche, SIM e gestori patrimoniali devono fornire ai loro clienti delle informazioni sulla propria attività in applicazione dell'art. 8 della legge sui servizi finanziari. La nostra scheda informativa vi indica tutte le informazioni che dovete fornire. Essa può essere usata anche per compilare formulari digitali accessibili dai clienti tramite portali digitali.

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