La necessità di un rappresentante nell'UE per le aziende svizzere
L'art. 3 cpv. 2 del regolamento generale sulla protezione dei dati stabilisce le condizioni alle quali la normativa europea sulla protezione dei dati si applica anche alle imprese svizzere. In questo caso, l'art. 27 del regolamento impone, fatte salve specifiche eccezioni, all'azienda svizzera che agisce quale titolare del trattamento la nomina di un rappresentante all'interno dell'Unione Europea.LegalLAB dispone dei contatti con esperti nell'ambito della protezione dei dati in tutta Europa e vi può introdurre il giusto rappresentante per la vostra attività.Contattateci per un incontro senza impegno